In merito alle sanzioni comminate dalla Procura Federale – Sezione Disciplinare (non Sezione Vertenze Economiche) alla società IMOLESE CALCIO 1919, si precisa che le stesse riguardano somme percepite dal calciatore POESIO CLAUDIO ulteriormente a quanto stabilito dall’accordo economico depositato presso la Federazione al momento del tesseramento.
Nel dettaglio, la violazione degli articoli 94 ter e 106 delle NOIF,  contestata alla dirigenza imolese, imputa il mancato deposito degli accordi relativi ai rimborsi chilometrici e ai rimborsi del canone di locazione dell’appartamento occupato dal calciatore. Rimborsi regolarmente percepiti dal calciatore che nulla deve avere dalla società.
Si ribadisce la rilevanza esclusivamente disciplinare e di condotta e in nessun caso legata a vertenze economiche tra la società e il calciatore.

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